La regola generale prevede che si debba presentare l’ISEE ordinario, esistono però situazioni particolari che potrebbero rendere necessario presentare una diversa certificazione ISEE:
SEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
ISEE Corrente: I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Pagina aggiornata il 04/06/2025