A chi è rivolto:
A tutti i cittadini trasferiscono la propria residenza/abitazione.
.Descrizione:
La residenza anagrafica è definita dall’art. 43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art. 3, c. 1, del d.P.R n. 223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale del cittadino (circ. Ministero dell’Interno n. 21/2001).
E’ fatto obbligo chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale: tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento. A sua volta, l'ufficio anagrafe ha l'obbligo di verificare il requisito della dimora, a mezzo degli agenti della Polizia Locale.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza/di abitazione sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Come fare:
E' possibile richiedere:
- Il cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di via e/o di numero civico);
- Il cambio di residenza con provenienza da altro comune;
- Il cambio di residenza con provenienza dall’estero;
- Il trasferimento di residenza all'estero.
L'ufficio anagrafe non registra cambi di domicilio.
La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione e il nome di chi già vi abita (se ricorre il caso) e l’eventuale Stato estero di provenienza. Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello ministeriale “dichiarazione di residenza” All.1, scaricabile da questo link. Tale modulo contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne della famiglia che chiede l'iscrizione in anagrafe e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. Può essere conferito l’incarico di effettuare la variazione ad un solo componente maggiorenne attraverso l’istituto della rappresentanza. Non sarà possibile accettare domanda in carta libera, in un formato diverso o non compilato in tutte le parti obbligatorie contrassegnate da un asterico.
Il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D. L 47/2014, dovrà essere in possesso del titolo sulla base del quale occupa l'alloggio o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio stesso. Tale documentazione potrebbe essere chiesta in esibizione durante le fasi di accertamento della dichiarazione resa.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
Il cittadino (italiano o straniero) che proviene da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con gli altri componenti della famiglia, dovrà allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti, inoltre
- Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, dovrà allegare la documentazione indicata nell'Allegato A.
- Il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea dovrà allegare la documentazione indicata nell'Allegato B.
Detti allegati sono scaricabili dal sito www.comune.perdasdefogu.nu.it
.Cosa serve.
Si richiede:
.- Compilazione della modulistica; .
- Documenti di riconoscimento; .
- Avere la dimora abituale nel Comune di Perdasdefogu, all'indirizzo dichiarato; .
- Avere un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso dell'unità immobiliare o assenso del proprietario/titolare dell'immobile;.
Cosa si ottiene:
Il cambio di indirizzo all'interno del Comune o il passaggio di residenza da altro Comune.
.Tempi e scadenze:
Entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo dell'istanza il procedimento è chiuso in via preliminare e la persona è iscritta in anagrafe. Successivamente l'ufficiale d'anagrafe, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, accerterà tramite la polizia municipale, se la persona ha effettivamente trasferito la propria dimora abituale. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, senza che sia stata fatta comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione s’intende confermata e il procedimento è chiuso definitivamente (principio del silenzio assenso). In caso negativo, l'ufficiale invierà al richiedente, con raccomanda A.R., il preavviso di rigetto dell'istanza (art. 10-bis l. n. 241/1990), avverso il quale l'interessato potrà presentare le proprie ragioni entro 10 giorni. Il termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento anagrafico, inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni del richiedente l’iscrizione anagrafica, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato dall’Ufficiale d’anagrafe con la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/199. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, l’iscrizione s’intende confermata e il procedimento è chiuso definitivamente.
.Accedi al servizio.
Si accede al servizio con le procedure di cui sopra.
Per conoscere l’esito rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Stato Civile
anagrafe@comunediperdasdefogu.com
Tel. 0782/94315-94614
.Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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