A chi è rivolto:
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
.Descrizione:
La disposizione anticipata di trattamento, comunemente abbreviata in D.A.T. o definita "testamento biologico" o "biotestamento", è la dichiarazione anticipata dei trattamenti in merito alle terapie che una persona intende o non intende accettare nell'eventualità di trovarsi nell'impossibilità di esprimere il proprio volere a causa di patologie o lesioni invalidanti. Il depositario può, inoltre, indicare una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- Le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- Sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Come fare:
Le Dichiarazioni - redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure per scrittura privata- vengono consegnate personalmente dall'interessato presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza unitamente al modello di presentazione.
.Cosa serve.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. Innanzi tutto si richiede:
.- D.A.T. debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente; .
- Documento di riconoscimento valido; .
- Modulo per registrazione D.A.T..
Cosa si ottiene:
La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT.
Le D.A.T. sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
.Tempi e scadenze:
Registrazione immediata, nel giorno dell’appuntamento
.Accedi al servizio.
Si accede al servizio con le procedure di cui sopra.
Ufficio Anagrafe Stato Civile
anagrafe@comunediperdasdefogu.com
Tel. 0782/94315-94614
.Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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