Unioni Civili.
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Servizio attivo .
Con l'emanazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. .
A chi è rivolto:
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso ed avendo rapporti affettivi, intendono contrarre unione civile.
.Descrizione:
Con l'emanazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Come fare:
Per potersi unire civilmente è necessario che le persone interessate presentino una richiesta sottoscritta da entrambe, allegando copia dei documenti d’identità.
Il modulo di richiesta è disponibile in questa pagina.
Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’Autorità straniera, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del Paese di appartenenza. Il nulla osta deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.
Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del verbale, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è inserito nell'apposito registro dello stato civile e l'evento è annotato negli atti di nascita.
Cosa serve.
Si richiede:
.- Essere dello stesso sesso;.
- Avere compiuto la maggiore età;.
- Essere di stato libero;.
- Non essere interdetti;.
- Non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);.
- Non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;.
- Per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità;.
- Sarà sufficiente il certificato di stato libero, in sostituzione del nulla osta del paese di origine, per gli stranieri provenienti da Stati nei quali l’orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali l’omosessualità sia penalmente sanzionata..
Cosa si ottiene:
La celebrazione di un'unione civile.
.Tempi e scadenze:
Presentazione istanza
Entro 30 giorni: redazione del Verbale di richiesta
Entro 180 giorni dalla redazione del verbale: costituzione dell’Unione Civile
.Accedi al servizio.
Si accede al servizio con le procedure di cui sopra.
Per conoscere l’esito rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Stato Civile
anagrafe@comunediperdasdefogu.com
Tel. 0782/94315-94614
.Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
Punti di contatto
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